Art. 14 
 
                     Sospensione e suoi effetti 
 
  1. Qualora i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e  i
componenti della giunta regionale non  facenti  parte  del  consiglio
regionale  gia'  cessati  dal  mandato  rientrino  a  far  parte  del
consiglio  regionale  o  della   giunta   regionale,   il   pagamento
dell'indennita'  differita  di  cui  eventualmente  gia'  goda  resta
sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare o di giunta.
Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sara' ripristinato tenendo
conto dell'ulteriore periodo di contribuzione. 
  2. Il pagamento dell'indennita' differita resta, altresi',  sospeso
nel caso in cui il titolare venga eletto al  Parlamento  europeo,  al
Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale. 
  3. I periodi  di  sospensione  dell'erogazione  dell'indennita'  di
carica non possono essere coperti con contributi volontari e non sono
computabili agli effetti dell'indennita' differita. 
  4. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se  non  si
e' ancora  maturato  il  diritto  conseguente  al  completamento  del
versamento  minimo  dei  contributi  e  al  raggiungimento  dell'eta'
richiesta, per determinare l'indennita' differita si calcola un unico
montante contributivo, rivalutando  di  anno  in  anno  i  versamenti
effettuati. In caso contrario,  cioe'  se  si  e'  gia'  maturato  il
diritto  a  seguito  del  completamento  del  versamento  minimo  dei
contributi  e  si  e'  raggiunta  l'eta'  richiesta,  il  trattamento
indennitario  differito  si  calcola  sommando  il  trattamento  gia'
determinato in precedenza, anche se non erogato, a quello  risultante
dalla  rivalutazione  dei   montanti   originati   dalla   successiva
contribuzione.