Art. 14 Sospensione e suoi effetti 1. Qualora i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale gia' cessati dal mandato rientrino a far parte del consiglio regionale o della giunta regionale, il pagamento dell'indennita' differita di cui eventualmente gia' goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare o di giunta. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sara' ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione. 2. Il pagamento dell'indennita' differita resta, altresi', sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale. 3. I periodi di sospensione dell'erogazione dell'indennita' di carica non possono essere coperti con contributi volontari e non sono computabili agli effetti dell'indennita' differita. 4. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se non si e' ancora maturato il diritto conseguente al completamento del versamento minimo dei contributi e al raggiungimento dell'eta' richiesta, per determinare l'indennita' differita si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, cioe' se si e' gia' maturato il diritto a seguito del completamento del versamento minimo dei contributi e si e' raggiunta l'eta' richiesta, il trattamento indennitario differito si calcola sommando il trattamento gia' determinato in precedenza, anche se non erogato, a quello risultante dalla rivalutazione dei montanti originati dalla successiva contribuzione.