Art. 14 Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attivita' professionale, qualunque sia la forma giuridica rivestita, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.». 2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 deve interpretarsi nel senso che gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della domanda, salvo che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis. 3. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2018 e' abrogato. 4. L'autorizzazione di spesa complessiva della legge regionale n. 6/2003 e' modificata per il triennio 2019/2021, per gli importi indicati nell'allegato di cui all'art. 26, comma 1, lettera h).