Art. 15. Norma transitoria per l'affidamento dei servizi 1. Sino al 31 dicembre 2003, e non oltre tale data, per i servizi urbani, extraurbani e interregionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vi e' la facolta' di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari, fermo restando l'obbligo previsto nel comma 3/bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Entro il 30 giugno 2003, le imprese private concessionarie dei servizi abilitati al trasporto pubblico che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 400.000 chilometri possono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano l'intenzione di abbandonare il servizio di trasporto, previo contributo del 20% sull'importo del costo standardizzato aggiornato al 31 dicembre 2002, in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate. Il contributo grava sull'apposito capitolo di cui all'art. 21 della presente legge. 3. L'impresa che subentra a qualunque titolo ai servizi esercitati e' obbligata a rilevare le attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio a prezzo di mercato, e comunque al netto dei contributi erogati dalla Regione, ed a rilevare il personale inerente i servizi medesimi con tutti idiritti maturati. 4. Qualora le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 400.000 chilometri non esercitino la facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, possono continuare nell'esercizio in associazione con altre imprese, ai sensi dell'art. 23 del decreto legge n. 158/1995, per la gestione di servizi nelle aree che saranno indicate dalla Regione. 5. Dal 1 gennaio 2004 la Regione, le province ed i comuni stipulano contratti di servizio di durata quinquennale preferendo, in prima applicazione ed a parita' di condizioni, le precedenti imprese private concessionane gia' operanti nelle aree interessate che singolarmente o in forma aggregata, sviluppano una percorrenza annua di almeno 400.000 chilometri.