Art. 15.
                            Aree boscate
    1.  Sono  definite  aree  boscate  quelle  coperte da vegetazione
arbustiva  e  arborea  di  estensione  superiore  a  mq  2.000 con la
esclusione  di  quelle  indicate al comma 2 dell'art. 146 del decreto
legge 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.
    2.  Le  aree  boscate  e  quelle  dove il bosco e' parzialmente o
totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente
disciplinate  dal  PTCP  quale  piano  paesistico-ambientale, ai fini
della  tutela e salvaguardia delle superfici boscate e delle relative
radure  perimetrali  o  interne,  del  potenziamento  della  qualita'
complessiva   del   patrimonio  boschivo,  della  valorizzazione  dei
prodotti  dei  boschi,  fermo  restando  il divieto assoluto di nuovi
interventi edilizi.
    3.   I  comuni  recepiscono  nel  P.R.G.  parte  strutturale,  le
perimetrazioni  delle aree boscate in conformita' alla definizione di
cui  al  comma  1, ed alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle
aree  extraurbane,  una  fascia  di  transizione  in  cui l'attivita'
edilizia  e' limitata agli interventi di cui all'art. 31, lettere a),
b), e) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
    4.  La  Regione  destina  risorse  finanziarie per valorizzare le
fasce  di  transizione  circostanti il bosco al fine di assicurare un
adeguato  reddito  ai  coltivatori  che  ne  riconvertano  l'uso  per
produzioni eco-compatibili.
    5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione
della  densita'  edilizia  prevista  per le zone agricole dall'art. 8
della   legge   regionale  2 settembre  1974,  n.  53,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    6.   Nelle  aree  boscate  sono  consentiti  gli  interventi  sul
patrimonio  edilizio  esistente  ai  sensi  dell'art. 8  dalla  legge
regionale  2  settembre 1974,  n.  53  e  successive modificazioni ed
integrazioni.
    7.  Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione e' consentita
altresi'  la  realizzazione  di  infrastrutture  a rete e puntuali di
rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilita'
di  soluzioni alternative, nonche' le opere di sistemazione idraulica
e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2, con le modalita' ivi indicate.
    8.   Gli   impianti  di  arboricoltura  da  legno  attraverso  la
trasformazione  di  terreni seminativi, sono individuati dalla giunta
regionale, su apposita cartografia. Le aree relative a detti impianti
non  sono  ricomprese  tra  quelle  assoggettate al vincolo di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.