Art. 15.
Aree boscate
1. Sono definite aree boscate quelle coperte da vegetazione
arbustiva e arborea di estensione superiore a mq 2.000 con la
esclusione di quelle indicate al comma 2 dell'art. 146 del decreto
legge 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.
2. Le aree boscate e quelle dove il bosco e' parzialmente o
totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente
disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini
della tutela e salvaguardia delle superfici boscate e delle relative
radure perimetrali o interne, del potenziamento della qualita'
complessiva del patrimonio boschivo, della valorizzazione dei
prodotti dei boschi, fermo restando il divieto assoluto di nuovi
interventi edilizi.
3. I comuni recepiscono nel P.R.G. parte strutturale, le
perimetrazioni delle aree boscate in conformita' alla definizione di
cui al comma 1, ed alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle
aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attivita'
edilizia e' limitata agli interventi di cui all'art. 31, lettere a),
b), e) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le
fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un
adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per
produzioni eco-compatibili.
5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione
della densita' edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8
della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione e' consentita
altresi' la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di
rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilita'
di soluzioni alternative, nonche' le opere di sistemazione idraulica
e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2, con le modalita' ivi indicate.
8. Gli impianti di arboricoltura da legno attraverso la
trasformazione di terreni seminativi, sono individuati dalla giunta
regionale, su apposita cartografia. Le aree relative a detti impianti
non sono ricomprese tra quelle assoggettate al vincolo di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.