Art. 15. Istituzione delle zone denominate "acque pregiate destinate allo svago" 1. Nelle acque pregiate, le province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti piu' massicci e piu' frequenti anche nei periodi d'apertura della pesca, al fine di offrire ai pescasportivi maggiori possibilita' di svago. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti, i pescasportivi che vorranno accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle province, previo il pagamento di una somma che sara' destinata alle previste opere di ripopolamento e gestione di tali zone; essa ha validita' annuale e potra' essere integrata nel tesserino catture provinciale. Dette zone saranno denominate "acque pregiate destinate allo svago".