Art. 15. Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico 1. I piani comunali prevedono: a) l'individuazione della tipologia e dell'entita' delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare con indicazione dei livelli acustici da raggiungere; b) i soggetti cui compete l'intervento; c) le priorita', le modalita' ed i tempi previsti per il risanamento ambientale; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica; f) la stima dei benefici dell'intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta sulla base degli effetti dell'inquinamento acustico rilevato. 2. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b) e dei piani di contenimento del rumore di cui all'Art. 5, comma 1, lettera n). 3. I piani comunali sono depositati presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni dopo la loro adozione. Del deposito e' data notizia sull'albo pretorio dei comuni. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, gli interessati presentano le osservazioni. Entro i successivi trenta giorni i comuni trasmettono alla provincia i piani comunali con allegate le relative osservazioni e controdeduzioni. 4. La provincia, valutati i contenuti dei piani comunali pervenuti entro il mese di marzo e le relative osservazioni e controdeduzioni, con riferimento all'entita' del fenomeno acustico inquinante, all'entita' della popolazione beneficiaria ed alla rilevanza economica della parte a carico della pubblica amministrazione, definisce l'ordine di priorita' degli interventi nell'ambito provinciale e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno la relativa proposta alla Regione, ai fini dell'adozione o dell'aggiornamento del piano regionale di cui all'Art. 13. 5. I comuni adeguano i piani comunali alle previsioni del piano regionale secondo i criteri ivi indicati. I piani comunali cosi' adeguati sono inviati alla provincia, entro trenta giorni dalla data di adozione, ai fini della verifica dell'adeguamento al piano regionale. In caso di difformita' del piano comunale rispetto al piano regionale, la provincia lo rinvia al comune, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale il comune deve provvedere all'adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, la provincia attiva il controllo sostitutivo della Regione ai sensi della normativa vigente.