Art. 15.
  Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico
    1. I piani comunali prevedono:
      a) l'individuazione   della   tipologia  e  dell'entita'  delle
sorgenti  sonore  presenti nelle zone da risanare con indicazione dei
livelli acustici da raggiungere;
      b) i soggetti cui compete l'intervento;
      c) le  priorita',  le  modalita'  ed  i  tempi  previsti per il
risanamento ambientale;
      d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
      e) eventuali  misure  cautelari  a  carattere di urgenza per la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
      f) la  stima  dei  benefici  dell'intervento di risanamento nei
confronti   della   popolazione  esposta  sulla  base  degli  effetti
dell'inquinamento acustico rilevato.
    2. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani
di  cui  all'Art.  3, comma 1, lettera b) e dei piani di contenimento
del rumore di cui all'Art. 5, comma 1, lettera n).
    3.  I  piani  comunali  sono  depositati presso le segreterie dei
comuni  per  sessanta  giorni  dopo la loro adozione. Del deposito e'
data notizia sull'albo pretorio dei comuni. Entro trenta giorni dalla
scadenza  del  deposito,  gli interessati presentano le osservazioni.
Entro  i successivi trenta giorni i comuni trasmettono alla provincia
i   piani   comunali   con   allegate   le  relative  osservazioni  e
controdeduzioni.
    4.   La  provincia,  valutati  i  contenuti  dei  piani  comunali
pervenuti  entro  il  mese  di marzo  e  le  relative  osservazioni e
controdeduzioni,  con  riferimento  all'entita' del fenomeno acustico
inquinante,   all'entita'  della  popolazione  beneficiaria  ed  alla
rilevanza   economica   della   parte   a   carico   della   pubblica
amministrazione,  definisce  l'ordine  di  priorita' degli interventi
nell'ambito  provinciale  e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno
la   relativa   proposta   alla  Regione,  ai  fini  dell'adozione  o
dell'aggiornamento del piano regionale di cui all'Art. 13.
    5.  I  comuni adeguano i piani comunali alle previsioni del piano
regionale  secondo  i  criteri  ivi  indicati. I piani comunali cosi'
adeguati  sono inviati alla provincia, entro trenta giorni dalla data
di  adozione,  ai  fini  della  verifica  dell'adeguamento  al  piano
regionale.  In  caso  di  difformita'  del piano comunale rispetto al
piano  regionale,  la  provincia lo rinvia al comune, unitamente alle
proprie  osservazioni,  fissando  il termine entro il quale il comune
deve provvedere all'adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, la
provincia  attiva  il  controllo  sostitutivo  della Regione ai sensi
della normativa vigente.