Art. 15. Modificazione dell'Art. 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Servizi minimi" 1. All'Art. 21, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la linea e' sostituita dalla seguente: "1. La giunta regionale, in attuazione all'Art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorita'".