Art. 15.
Modificazione dell'Art. 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
                         37 "Servizi minimi"
    1.  All'Art. 21, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, la linea e' sostituita dalla seguente:
    "1.  La  giunta  regionale, in attuazione all'Art. 16 del decreto
legislativo  n. 422/1997 e del piano regionale dei trasporti, approva
ogni  tre  anni  un  atto  di  indirizzo  generale,  che  contiene la
definizione  del  livello  dei  servizi  minimi,  qualitativamente  e
quantitativamente  sufficienti  a  soddisfare la domanda di mobilita'
dei  cittadini,  con  oneri  a carico del bilancio regionale, tenendo
conto delle seguenti priorita'".