Art. 15.
                   L'accreditamento istituzionale
    1.  L'autorizzazione  alla  realizzazione  ed  all'esercizio  non
produce  effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento
istituzionale,  che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta
in   attuazione  della  programmazione  socio-sanitaria  regionale  e
attuativa locale.
    2.    L'accreditamento    istituzionale    deve   concorrere   al
miglioramento della qualita' del sistema sanitario, socio-sanitario e
sociale,  garantendo  ai  cittadini  adeguati  livelli quantitativi e
qualitativi  delle  prestazioni  erogate  per  conto  ed a carico del
servizio  sanitario  nazionale  e di quelle erogate nell'ambito degli
interventi di cui alla legge 328/2000.
    3.  La  giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive
condizioni  di  parita'  tra  erogatori pubblici e privati attraverso
l'agenzia  regionale  socio-sanitaria istituita con legge regionale 4
dicembre 2001, n. 32.
    4.  L'accreditamento  istituzionale  e' rilasciato alle strutture
pubbliche,  o  equiparate ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto
legislativo  n. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni
e  agli  organismi  a carattere non lucrativo, nonche' alle strutture
private   ed   ai   professionisti   che   ne   facciano   richiesta,
subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. l6
ed ai requisiti di cui all'art. 18.
    5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono
le  funzioni  svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti,
tenuto  conto  della  capacita'  produttiva in rapporto al fabbisogno
complessivo,  con  riferimento  alla  localizzazione  e distribuzione
territoriale  delle strutture e dei professionisti presenti in ambito
regionale,  anche  al  fine  di  meglio garantire l'accessibilita' ai
servizi  e  valorizzare  le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture   e   professionisti,   in   conformita'   agli   atti   di
programmazione socio-sanitaria regionale vigenti.
    6. I soggetti accreditati erogano:
      a) prestazioni   sanitarie  e  socio-sanitarie  per  conto  del
servizio  sanitario  regionale  nell'ambito dei livelli essenziali ed
uniformi  di  assistenza, nonche' degli eventuali livelli integrativi
locali   e   in   relazione  alle  esigenze  connesse  all'assistenza
integrativa  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni;
      b) interventi  e  servizi  sociali,  come  definiti all'art. 1,
comma 2, della legge n. 328/2000.