Art. 15.
                          Sottopiantagione
    1.  Gli  interventi di sottopiantagione possono essere realizzati
quando perseguono i seguenti scopi:
      a) arricchimento floristico;
      b) rinfoltimento del bosco;
      c) sostituzione di specie non autoctone.
    2. Negli  interventi  di  sottopiantagione  e' consentita solo la
lavorazione localizzata del terreno effettuata a buche o a piazzole.
    3.  Per  gli  interventi di sottopiantagione indicati al comma 1,
lettere  a) e b), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere
presentata  comunicazione  di  intervento,  conforme  all'allegato H,
all'ente  competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti all'Art. 52.
    4.  Per gli interventi cli sottopiantagione indicati al punto c),
per  qualsiasi  superficie  di  intervento,  deve  essere  presentata
richiesta   di  autorizzazione,  conforme  all'allegato  G,  all'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 52.
    5.  Ai  sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 28/2001 negli
interventi  di sottopiantagione devono essere utilizzate le specie di
cui all'allegato W.
    6.  Per  la violazione alle prescrizioni del presente articolo si
applicano,  le  sanzioni  di  cui  all'Art. 48, comma 12, della legge
regionale n. 28/2001.
    7.  Nel  caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al
comma  5 si applitano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma, 18 della
legge regionale n. 28/2001.
    8.  Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi
di  vigilanza  intimano  la  sospensione  dei lavori fino ad avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 52.
    9.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48; comma 11, della legge regionale n.
28/2001.