Art. 15. Sottopiantagione 1. Gli interventi di sottopiantagione possono essere realizzati quando perseguono i seguenti scopi: a) arricchimento floristico; b) rinfoltimento del bosco; c) sostituzione di specie non autoctone. 2. Negli interventi di sottopiantagione e' consentita solo la lavorazione localizzata del terreno effettuata a buche o a piazzole. 3. Per gli interventi di sottopiantagione indicati al comma 1, lettere a) e b), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 4. Per gli interventi cli sottopiantagione indicati al punto c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 5. Ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 28/2001 negli interventi di sottopiantagione devono essere utilizzate le specie di cui all'allegato W. 6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano, le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001. 7. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 5 si applitano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma, 18 della legge regionale n. 28/2001. 8. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48; comma 11, della legge regionale n. 28/2001.