Art. 15. Organizzazione del prelievo 1. Le province disciplinano l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo, fermo restando il divieto di impiantare gli stessi appostamenti nei territori compresi nella zona di maggior tutela. 2. Per l'esercizio della caccia in zona alpi, il cacciatore deve portare con se', qualora previsto dalle disposizioni provinciali, l'inserto aggiuntivo al tesserino venatorio regionale, diversificato per tipo di caccia prescelto. L'inserto aggiuntivo al tesserino e' predisposto e distribuito a cura dei comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, su indicazioni fornite dalla provincia. Tale inserto aggiuntivo deve essere restituito al comprensorio alpino di caccia competente per territorio entro il 31 marzo successivo all'utilizzo. 3. I comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonche' alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i comitati di gestione possono procedere, altresi', alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.