Art. 15.
                     Organizzazione del prelievo
    1. Le province disciplinano l'esercizio venatorio da appostamento
temporaneo,  fermo  restando  il  divieto  di  impiantare  gli stessi
appostamenti nei territori compresi nella zona di maggior tutela.
    2.  Per l'esercizio della caccia in zona alpi, il cacciatore deve
portare  con  se',  qualora  previsto dalle disposizioni provinciali,
l'inserto  aggiuntivo al tesserino venatorio regionale, diversificato
per  tipo  di  caccia prescelto. L'inserto aggiuntivo al tesserino e'
predisposto  e  distribuito  a  cura  dei  comitati  di  gestione dei
comprensori alpini di caccia, su indicazioni fornite dalla provincia.
Tale inserto aggiuntivo deve essere restituito al comprensorio alpino
di  caccia  competente  per  territorio  entro il 31 marzo successivo
all'utilizzo.
    3.  I  comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari
per  l'aggiornamento  tempestivo  dei  piani  di prelievo autorizzati
annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a
contrassegni  numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento
della  selvaggina, nonche' alla raccolta di informazioni di carattere
biometrico,   ecologico   e   sanitario.   Al  fine  di  un  efficace
monitoraggio  dello  stato  biologico  e  sanitario delle popolazioni
animali,  i  comitati  di  gestione possono procedere, altresi', alla
raccolta  e  al  conferimento  a  istituti  di  ricerca  di materiale
biologico per gli opportuni accertamenti.