Art. 15.
                     Norme finali e transitorie
    1.  I  procedimenti consultivi di competenza dell'ARPA e dell'ASS
in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge si
concludono entro i termini previsti dalla medesima.
    2.  I termini di cui all'Art. 13, comma 1, per gli altri impianti
gia' attivati, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 3,
e'  ammessa  la  presentazione  di  istanze purche' contenenti i dati
necessari per l'istruttoria.
    4.  Fino  all'approvazione  del Piano di cui all'Art. 4, i comuni
autorizzano  la  realizzazione  degli  impianti  di  cui  all'Art. 2,
comma 1,  lettere  a),  b) e  c),  tenendo  conto  delle  esigenze di
copertura  del  servizio  sul  territorio,  della tutela della salute
della   popolazione,  della  mitigazione  dell'impatto  ambientale  e
paesaggistico, nonche' del regolamento.
    5.  In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'Art.
4,  comma  1,  non si applicano ai comuni che alla data di entrata in
vigore   del  regolamento  abbiano  approvato  o  adottato  strumenti
urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano.
    La   presente  legge  regionale  sara'  pubblica  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

      Trieste, 6 dicembre 2004

                                ILLY