Art. 15. Norme finali e transitorie 1. I procedimenti consultivi di competenza dell'ARPA e dell'ASS in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti dalla medesima. 2. I termini di cui all'Art. 13, comma 1, per gli altri impianti gia' attivati, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 3, e' ammessa la presentazione di istanze purche' contenenti i dati necessari per l'istruttoria. 4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'Art. 4, i comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonche' del regolamento. 5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'Art. 4, comma 1, non si applicano ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano. La presente legge regionale sara' pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 6 dicembre 2004 ILLY