Art. 15. Requisiti per l'iscrizione all'albo Per l'iscrizione all'albo, di cui al comma 2 del precedente Art. 14, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda alla presidenza della giunta regionale - servizio attivita' di promozione della Regione e collegamento con le comunita' abruzzesi all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila - corredata dei seguenti documenti: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti: 1) svolgono attivita' a vantaggio della collettivita' abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana; 2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica; 3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive. Inoltre lo Statuto: 4) deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell'attivita' assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali. b) attestato rilasciato dal consolato da cui risulti il riconoscimento dell'associazione della federazione o della confederazione con sede all'estero; c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'idoneita' delle proprie strutture organizzative (sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l'indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica; d) relazione documentata dell'attivita' svolta, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati abruzzesi. Le domande di iscrizione all'albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM. E' consentita l'iscrizione all'albo regionale, previsto dall'Art. 14, alle federazioni e confederazioni delle associazioni di emigrati abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell' anzianita' triennale della costituzione, purche' le associazioni aderenti alle stesse risultino iscritte all'albo regionale o abbiano i requisiti per tale iscrizione. Possono essere iscritte all'albo regionale le associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a cinquanta membri, le federazioni che hanno almeno quattro associazioni aderenti e le confederazioni a cui aderiscono almeno due federazioni. Per ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000 abitanti non puo' essere prevista piu' di un'associazione per ogni eventuale diversa tipologia (associazione sportiva - mutuo soccorso culturale - ecc.). Il Servizio attivita' di promozione della Regione e collegamento con le comunita' all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila e' tenuto ed autorizzato, in relazione alle risorse umane disponibili, a compiere visite nelle sedi delle associazioni, federazioni e confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarita' del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi.