Art. 15.
                 Requisiti per l'iscrizione all'albo
    Per  l'iscrizione all'albo, di cui al comma 2 del precedente Art.
14,  i  soggetti  in  esso  indicati  devono  inoltrare  domanda alla
presidenza  della giunta regionale - servizio attivita' di promozione
della  Regione e collegamento con le comunita' abruzzesi all'estero -
ufficio emigrazione, L'Aquila - corredata dei seguenti documenti:
      a) copia  autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dal
quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:
        1)   svolgono   attivita'  a  vantaggio  della  collettivita'
abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
        2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
        3)   devono  essere  costituiti  e  gestiti  secondo  criteri
democratici; le cariche devono essere elettive.
    Inoltre lo Statuto:
        4)  deve  indicare  gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo
periodico  dell'attivita'  assembleare  e  il regolare avvicendamento
delle cariche sociali.
      b) attestato   rilasciato  dal  consolato  da  cui  risulti  il
riconoscimento    dell'associazione   della   federazione   o   della
confederazione con sede all'estero;
      c) dichiarazione    del    legale   rappresentante   attestante
l'idoneita'  delle  proprie  strutture  organizzative  (sedi)  per lo
svolgimento  delle  loro  funzioni  nei  confronti degli emigrati con
l'indicazione   della   consistenza   numerica   dei  soci,  la  loro
dislocazione geografica;
      d) relazione  documentata  dell'attivita'  svolta, nel triennio
precedente   la  domanda  di  iscrizione,  a  favore  degli  emigrati
abruzzesi.
    Le   domande   di   iscrizione   all'albo,  risultate  idonee  in
istruttoria,  per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al
preventivo parere del CRAM.
    E' consentita l'iscrizione all'albo regionale, previsto dall'Art.
14,  alle federazioni e confederazioni delle associazioni di emigrati
abruzzesi   con   sede  all'estero  anche  senza  il  possesso  dell'
anzianita'  triennale  della  costituzione,  purche'  le associazioni
aderenti  alle stesse risultino iscritte all'albo regionale o abbiano
i requisiti per tale iscrizione.
    Possono  essere  iscritte  all'albo regionale le associazioni che
hanno  un  numero  di  soci  non  inferiore  a  cinquanta  membri, le
federazioni  che  hanno  almeno  quattro  associazioni  aderenti e le
confederazioni a cui aderiscono almeno due federazioni.
    Per  ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000
abitanti  non  puo'  essere prevista piu' di un'associazione per ogni
eventuale  diversa  tipologia (associazione sportiva - mutuo soccorso
culturale - ecc.).
    Il  Servizio attivita' di promozione della Regione e collegamento
con le comunita' all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila e' tenuto
ed  autorizzato,  in  relazione  alle  risorse  umane  disponibili, a
compiere   visite   nelle  sedi  delle  associazioni,  federazioni  e
confederazioni  in  Italia  ed  all'estero,  per  la  verifica  della
regolarita'  del  funzionamento e della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione agli albi.