Art. 15. Interventi a favore della cooperazione tra imprese 1. Allo scopo di aumentare la concorrenzialita' delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster. 2. A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure e i criteri di individuazione dei cluster nonche' le linee di indirizzo per la definizione dei cluster tematici. 3. Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione tra imprese, la Provincia concede aiuti per la realizzazione di cluster che abbiano la finalita' di migliorare e rinnovare prodotti, servizi, processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita dimensionale, nonche' centri di competenza che possano stabilmente fornire servizi per la diffusione di innovazione tecnica e organizzativa alle imprese associate. 4. La Giunta provinciale individua e censisce i centri di competenza di cui all'articolo 4 ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge. 5. La Giunta provinciale e' autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali all'istituzione, al finanziamento e alla gestione dei centri di competenza di cui all'articolo 4, anche mediante l'acquisto di quote di capitale.