Art. 15.
         Interventi a favore della cooperazione tra imprese
    1. Allo scopo di aumentare la concorrenzialita' delle imprese, la
Provincia  favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione
tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.
    2. A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure
e  i  criteri  di  individuazione  dei  cluster  nonche'  le linee di
indirizzo per la definizione dei cluster tematici.
    3.  Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione
tra  imprese,  la  Provincia  concede  aiuti  per la realizzazione di
cluster  che abbiano la finalita' di migliorare e rinnovare prodotti,
servizi,  processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita
dimensionale,  nonche'  centri  di competenza che possano stabilmente
fornire   servizi   per   la  diffusione  di  innovazione  tecnica  e
organizzativa alle imprese associate.
    4.  La  Giunta  provinciale  individua  e  censisce  i  centri di
competenza   di   cui   all'articolo 4   ai  fini  dell'accesso  alle
agevolazioni previste dalla presente legge.
    5.  La Giunta provinciale e' autorizzata a partecipare tramite le
scuole   professionali   all'istituzione,  al  finanziamento  e  alla
gestione  dei  centri  di  competenza  di  cui  all'articolo 4, anche
mediante l'acquisto di quote di capitale.