Art. 15. Disposizioni di prima applicazione 1. Con riferimento alle piste da sci gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro i sessanta giorni successivi alla medesima data, la struttura provinciale competente in materia di turismo invita il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista ad inviare, entro il termine stabilito nel medesimo invito, copia della polizza assicurativa in atto per la responsabilita' civile, prevista dall'art. 40, comma 1-bis, della LP, conforme ai massimali minimi definiti dall'allegato J del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 2. In mancanza dell'invio della copia della polizza nel termine prestabilito la struttura provinciale competente in materia di turismo dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della pista sino all'assolvimento dell'obbligo. Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 21 giugno 2007 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007 registro n. 1, foglio n. 18. (Omissis)