Art. 15. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, ad utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»; nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007: a) ad iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese»; b) ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.101 «Interventi promozionali per il commercio e la tutela dei consumatori». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Genova, 13 agosto 2007 p. Il Presidente Il vice presidente: Costa