Art. 15.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede:
   nello  stato  di  previsione  della  spesa del bilancio per l'anno
finanziario  2006,  ad  utilizzo,  ai  sensi dell'art. 29 della legge
regionale  26  marzo  2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione
Liguria),  di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza
dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;
   nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007:
   a)  ad  iscrizione  di  euro 1.000.000,00 in termini di competenza
all'U.P.B.  14.201  «Interventi  a  sostegno  dell'industria  e delle
piccole e medie imprese»;
   b)  ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.101
«Interventi   promozionali   per   il   commercio  e  la  tutela  dei
consumatori».
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
   Genova, 13 agosto 2007
                          p. Il Presidente
                      Il vice presidente: Costa