Art. 15. Disposizioni finanziarie 1. Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e alle spese necessarie al pagamento di collaborazioni e consulenze esterne nei limiti previsti dall'art. 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziate nell'ambito della Unita' previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unita' che presenta la necessaria capienza. 2. Le spese di cui all'art. 6, comma 3, non possono comunque superare i 300 mila euro annui. 3. Alla spesa di cui all'art. 11, nella misura di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della UPB SA01002 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unita' che presenta la necessaria capienza. 4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 quantificati per il biennio 2008-2009 in 5 milioni di euro annui, in termini di competenza, ripartiti in 3 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni di euro per le spese in conto capitale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).