Art. 15.
                      Disposizioni finanziarie

   1. Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e alle spese necessarie
al  pagamento  di  collaborazioni  e  consulenze  esterne  nei limiti
previsti  dall'art. 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro, in
termini  di competenza e di cassa, stanziate nell'ambito della Unita'
previsionale  di  base  (UPB)  SA01001  (Gabinetto  presidenza Giunta
regionale  segreteria  struttura  S1  titolo  I  spese  correnti) del
bilancio  di  previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con
le   risorse  finanziarie  iscritte  nell'ambito  della  UPB  DA09011
(Bilanci  e  finanze Bilanci titolo I spese correnti) del bilancio di
previsione  per  l'anno  finanziario  2007,  unita'  che  presenta la
necessaria capienza.
   2.  Le  spese  di  cui  all'art.  6, comma 3, non possono comunque
superare i 300 mila euro annui.
   3.  Alla  spesa  di  cui all'art. 11, nella misura di 2 milioni di
euro,  in  termini  di  competenza  e di cassa, stanziata nell'ambito
della  UPB  SA01002 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria
struttura  S1  titolo  II  spese  in  conto capitale) del bilancio di
previsione  per  l'anno  finanziario 2007 si fa fronte con le risorse
finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09012 (Bilanci e finanze
Bilanci titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione
per  l'anno  finanziario  2007,  unita'  che  presenta  la necessaria
capienza.
   4.  Agli  oneri  di cui ai commi 1 e 3 quantificati per il biennio
2008-2009  in  5  milioni  di  euro  annui, in termini di competenza,
ripartiti  in  3 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni di
euro  per  le  spese  in  conto capitale, si fa fronte con le risorse
finanziarie  individuate  con le modalita' previste dall'art. 8 della
legge  regionale  11  aprile  2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione  Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003,
n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).