Art. 15. Fondo di riserva per le spese obbligatorie 1.Nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie», ai sensi dell'art. 18 comma 3 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3. 2. Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di base, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3. 3. Il Presidente della giunta regionale e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi dell'elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.