Art. 15.
             Fondo di riserva per le spese obbligatorie

   1.Nello   stato   di   previsione   della   spesa  e'  autorizzata
l'iscrizione  del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di
riserva  per  le  spese  obbligatorie», ai sensi dell'art. 18 comma 3
della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.
   2.  Al  bilancio  di  previsione  e' allegato l'elenco delle spese
obbligatorie,  correlate  alle  unita' previsionali di base, ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.
   3. Il Presidente della giunta regionale e' autorizzato a disporre,
con  proprio  decreto,  il prelevamento di somme dal fondo di riserva
per  le  spese  obbligatorie  e  la  loro  iscrizione  ai capitoli di
bilancio  inclusi  dell'elenco  allegato  al bilancio di cui al comma
precedente.