Art. 15. Contributi per il riordino territoriale 1. Le associazioni intercomunali possono accedere ai contributi di settore, con priorita' rispetto alle semplici convenzioni, in base alle disposizioni dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001, dell'art. 14 della legge regionale n. 6 del 2004, ferma restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed alle Nuove Comunita' montane. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, fino al 31 dicembre 2009 il programma di riordino territoriale puo' prevedere, ferma restando la preferenza per le Unioni e le Nuove Comunita' montane, contributi in favore delle associazioni intercomunali a condizione che, entro tale data, intervenga la trasformazione dell'associazione intercomunale in Unione. 3. Qualora, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della presente legge, i comuni aderenti alla Comunita' montana deliberino di conferire al Nuovo Circondario imolese la gestione associata delle funzioni gia' da essi conferite alla Comunita' montana, il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento della Comunita' montana medesima ed il Nuovo Circondario e' autorizzato a richiedere l'erogazione dei contributi regionali ordinari e dei contributi in conto capitale disciplinati dal programma di riordino territoriale per le funzioni ed i servizi da esercitarsi in forma associata in luogo della Comunita' montana disciolta. 4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, il Nuovo Circondario imolese e' equiparato ad una Unione di comuni.