Art. 15 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'  responsabile  del  funzionamento
corretto ed efficiente, dello sviluppo qualitativo del dipartimento o
della direzione centrale di competenza, nel cui  ambito  assicura  la
corretta attuazione delle  politiche  del  personale.  Risponde  agli
organi di governo dell'ente e al segretario generale in  merito  alla
predisposizione e all'attuazione dei programmi  e  dei  progetti  del
dipartimento o della direzione, assicurando  un'azione  unitaria  dei
dirigenti operanti all'interno della propria struttura  nel  rispetto
dell'autonomia degli stessi. 
    2. Il direttore generale: 
      a) predispone, sulla base degli indirizzi  e  previo  confronto
con gli amministratori di riferimento, il comitato di direzione  e  i
dirigenti, il quadro dei programmi e degli obiettivi della struttura; 
      b)  definisce  i  programmi  e  l'allocazione   delle   risorse
all'interno della struttura assicurando, anche in  corso  d'anno,  la
coerenza tra obiettivi e risorse; 
      c) sovrintende alla  realizzazione  dei  programmi  promuovendo
l'integrazione; 
      d)  presenta   al   segretario   generale   proposte   relative
all'assetto della struttura di competenza e proposte  di  nomina  dei
dirigenti; 
      e) assicura la direzione e la supervisione delle strutture  non
presidiate da dirigenti assumendo le relative decisioni ed emanando i
relativi atti; 
      f) puo' affidare compiti specifici ai dirigenti; 
      g) fatto salvo quanto attribuito ai dirigenti, adotta gli  atti
e  i  provvedimenti,  esercita,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
bilancio, i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 
      h) definisce i limiti di valore delle spese e delle entrate che
i dirigenti possono impegnare e accertare; 
      i) interviene per risolvere problemi e conflitti e superare  le
inerzie, anche attraverso la proposizione sostitutiva di atti dovuti; 
      j) definisce gli obiettivi e valuta i dirigenti sulla base  del
metodo e del processo adottato dall'ente d'intesa con  il  nucleo  di
valutazione di cui all'art. 28 e con la struttura competente; 
      k) su incarico del  presidente  della  giunta  regionale,  puo'
assumere la responsabilita' diretta di funzioni o progetti specifici.