Art. 15. Gas medicali 1. Le case di cura di cui al precedente art. 2, primo comma, lettere a), b), c) e d) qualora svolgano attivita' chirurgica o dispongano di unita' di terapia intensiva, debbono essere dotate di impianto centralizzato per la distribuzione dell'ossigeno e del vuoto i cui requisiti tecnici devono essere conformi alle normative indicate dal comando dei vigili del fuoco.