Art. 15. Revoca e decadenza del presidente, del vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione Il presidente dell'Istituto, il vice presidente e i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati per gli stessi motivi e con le medesime procedure previste dall'art. 14 in quanto applicabili. Il presidente dell'Istituto e i singoli componenti il consiglio di amministrazione sono dichiarati decaduti se vengono meno le condizioni di eleggibilita' previste per la nomina e segnatamente dal T.U.L.C.P. n. 383/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.