Art. 15. (art. 28 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 13 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Contenuto e modalita' dell'esame di maestro artigiano 1. L'esame di maestro e' suddiviso in una parte giuridico-economica, una parte teorico-professionale ed una parte pratica. 2. La parte giuridico-economica comprende le nozioni fondamentali per la gestione di un'impresa artigiana e, in particolare, principi di economia e contabilita' aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto. Tale parte puo' essere sostenuta davanti a qualsiasi commissione esaminatrice composta a norma dell'art. 18, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati. 3. La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia, la conoscenza dei materiali, nonche' il calcolo professionale. In alcuni casi il programma d'esame puo' contenere il disegno professionale o altra materia teorica-professionale inerente all'attivita'. 4. Nel programma d'esame e' stabilito quali materie si svolgono in forma scritta e/o orale. 5. La parte pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera e/o di una prova di lavoro. 6. I programmi di esame sono emanati con provvedimento dell'assessore competente, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato. Tale proposta deve essere presentata non oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine, l'assessore competente decide autonomamente. 7. Con regolamento di esecuzione, la giunta provinciale, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, emana ulteriori disposizioni sullo svolgimento e sull'esonero, anche parziale, dall'esame di maestro artigiano. 8. Analogamente al disposto di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, l'assessore competente puo' istituire con proprio decreto corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano. La vigilanza tecnica ed amministrativa e' esercitata, in deroga al disposto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge citata, dall'assessore competente o da un funzionario da esso delegato. 9. Per lo svolgimento dei corsi di preparazione in qualsiasi forma, nonche' degli esami, sono a disposizione le scuole professionali e la loro attrezzatura intera. La relativa richiesta e' presentata dall'ufficio provinciale per l'artigianato, oppure dall'organizzazione o dalla persona incaricata dello svolgimento, agli assessori competenti o agli ispettori per la formazione professionale, i quali rilasciano l'autorizzazione in deroga alle disposizioni della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26. 10. L'ammissione all'esame o la partecipazione ai corsi di preparazione e' subordinata alla corresponsione di una quota partecipativa alle spese di acquisto del materiale didattico occorrente, da stabilire con provvedimento dell'assessore competente. 11. L'Ufficio artigianato, a mezzo di funzionario delegato, e' autorizzato ad eseguire in economia il servizio riguardante l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilita' civile verso terzi per i componenti delle commissioni d'esame, i candidati ed altre persone legittimamente presenti durante lo svolgimento degli esami di maestro artigiano e di idoneita'.