Art. 15.
          (art. 28 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 13 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
        Contenuto e modalita' dell'esame di maestro artigiano
 
   1.    L'esame    di    maestro   e'   suddiviso   in   una   parte
giuridico-economica, una parte  teorico-professionale  ed  una  parte
pratica.
   2.  La parte giuridico-economica comprende le nozioni fondamentali
per la gestione di un'impresa artigiana e, in  particolare,  principi
di economia e contabilita' aziendale, di corrispondenza commerciale e
di diritto. Tale parte puo'  essere  sostenuta  davanti  a  qualsiasi
commissione    esaminatrice    composta   a   norma   dell'art.   18,
indipendentemente dalla categoria professionale di  appartenenza  dei
candidati.
   3. La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia,
la conoscenza dei materiali, nonche' il calcolo professionale.
   In  alcuni  casi  il  programma  d'esame puo' contenere il disegno
professionale  o   altra   materia   teorica-professionale   inerente
all'attivita'.
   4. Nel programma d'esame e' stabilito quali materie si svolgono in
forma scritta e/o orale.
   5.  La  parte  pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera
e/o di una prova di lavoro.
   6.   I   programmi   di   esame  sono  emanati  con  provvedimento
dell'assessore competente, su proposta della commissione  provinciale
dell'artigianato.  Tale  proposta deve essere presentata non oltre il
termine di novanta giorni  dalla  richiesta.  Scaduto  tale  termine,
l'assessore competente decide autonomamente.
   7.  Con  regolamento di esecuzione, la giunta provinciale, sentita
la  commissione   provinciale   dell'artigianato,   emana   ulteriori
disposizioni   sullo  svolgimento  e  sull'esonero,  anche  parziale,
dall'esame di maestro artigiano.
   8.  Analogamente  al  disposto  di  cui  alla legge provinciale 10
agosto 1977, n. 29, l'assessore competente puo' istituire con proprio
decreto  corsi  di  preparazione  all'esame  di maestro artigiano. La
vigilanza tecnica ed  amministrativa  e'  esercitata,  in  deroga  al
disposto  di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  1 della legge citata,
dall'assessore competente o da un funzionario da esso delegato.
   9.  Per  lo  svolgimento  dei  corsi  di preparazione in qualsiasi
forma,  nonche'  degli  esami,  sono   a   disposizione   le   scuole
professionali e la loro attrezzatura intera.
   La  relativa  richiesta e' presentata dall'ufficio provinciale per
l'artigianato, oppure dall'organizzazione o dalla persona  incaricata
dello  svolgimento, agli assessori competenti o agli ispettori per la
formazione professionale,  i  quali  rilasciano  l'autorizzazione  in
deroga  alle  disposizioni  della legge provinciale 3 agosto 1977, n.
26.
   10.  L'ammissione  all'esame  o  la  partecipazione  ai  corsi  di
preparazione  e'  subordinata  alla  corresponsione  di   una   quota
partecipativa   alle   spese  di  acquisto  del  materiale  didattico
occorrente, da stabilire con provvedimento dell'assessore competente.
   11.  L'Ufficio  artigianato,  a  mezzo di funzionario delegato, e'
autorizzato  ad  eseguire  in  economia   il   servizio   riguardante
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  la responsabilita' civile
verso terzi per i componenti delle commissioni d'esame,  i  candidati
ed altre persone legittimamente presenti durante lo svolgimento degli
esami di maestro artigiano e di idoneita'.