Art. 15. Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare 1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 11, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti: a) aver compiuto il 25 anno di eta'; b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni; c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare e' chiamata ad operare. 2. Si potra' prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualita' di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della polizia di Stato, delle guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri. 3. Si potra' altresi' prescindere dal medesimo requisito, qualora nel comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.