Art. 15. Programmi di profilassi obbligatoria e bonifica sanitaria 1. Le Unita' Sanitarie Locali, tramite i propri Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria, attuano i piani zootecnici di profilassi e di miglioramento della produttivita' degli animali, nelle forme e con le modalita' stabilite nei piani medesimi. 2. La commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, provvede, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Unita' Sanitarie Locali, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria pr il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, disciplinata dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche, nonche' dai relativi decreti ministeriali di attuazione. 3. La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanita', e presieduta da un funzionario dei ruoli della Regione del piu' alto livello funzionale cui sia attribuita funzione di coordinamento nell'area della sanita', ovvero da un responsabile di Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dipendente dal Servizio Sanitario. 4. Le Unita' Sanitarie Locali, qualora non possano assicurare con veterinari dalle stesse dipendenti l'esecuzione dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria di cui ai precedenti commi, possono provvedere avvalendosi di medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'Albo professionale, prescelti previa pubblicazione di avviso pubblico e predeterminazione di criteri di valutazione improntati alla normativa per il concorso di assunzione.