Art. 15.
                 Programmi di profilassi obbligatoria
                         e bonifica sanitaria
 
   1.  Le Unita' Sanitarie Locali, tramite i propri Servizi di Igiene
e Assistenza Veterinaria, attuano i piani zootecnici di profilassi  e
di miglioramento della produttivita' degli animali, nelle forme e con
le modalita' stabilite nei piani medesimi.
   2.  La commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 23
gennaio 1968, n. 33, provvede,  d'intesa  con  i  Servizi  Veterinari
delle  Unita' Sanitarie Locali, alla predisposizione dei programmi di
profilassi obbligatoria pr il  risanamento  degli  allevamenti  dalla
tubercolosi  e  dalla  brucellosi,  disciplinata dalla legge 9 giugno
1964, n. 615 e successive modifiche,  nonche'  dai  relativi  decreti
ministeriali di attuazione.
   3.  La  commissione  di  cui  al  precedente comma, nominata dalla
Giunta  regionale  su  proposta  dell'assessore   alla   Sanita',   e
presieduta  da  un  funzionario dei ruoli della Regione del piu' alto
livello funzionale  cui  sia  attribuita  funzione  di  coordinamento
nell'area  della  sanita',  ovvero  da un responsabile di Servizio di
Igiene e Assistenza Veterinaria dipendente dal Servizio Sanitario.
   4.  Le Unita' Sanitarie Locali, qualora non possano assicurare con
veterinari dalle stesse  dipendenti  l'esecuzione  dei  programmi  di
profilassi  e  di  bonifica  sanitaria  di  cui  ai precedenti commi,
possono provvedere avvalendosi  di  medici  veterinari  abilitati  al
libero  esercizio  professionale  e  iscritti all'Albo professionale,
prescelti previa pubblicazione di avviso pubblico e predeterminazione
di  criteri  di valutazione improntati alla normativa per il concorso
di assunzione.