Art. 15. Misure di polizia forestale 1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, devono essere rideterminate per tutto il territorio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le predette prescrizioni sono approvate dallo Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.