Art. 15. Corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per organizzatore professionale di congressi 1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, la giunta regionale puo' organizzare corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazionenell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1979, n. 27. 2. I corsi sono tenuti nel semestre precedente alla emanazione dei bandi d'esame e sono svolti nelle materie oggetto dell'esame, di concerto fra i servizi regionali competenti. Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneita' per organizzatore professionale di congressi. 3. I corsi di aggiornamento o di riqualificazione sono tenuti di regola ogni tre anni e sono svolti di concerto fra i servizi regionali competenti. 4. I corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per organizzatore professionale di congressi possono essere svolti in ogni singola provincia direttamente dalla regione o dalle amministrazioni provinciali in base ad apposite convenzioni anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27.