Art. 15.
     Corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione
            per organizzatore professionale di congressi
 
   1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, la giunta regionale
puo'   organizzare   corsi  di  formazione,  di  aggiornamento  e  di
riqualificazionenell'ambito di quanto previsto dalla legge  regionale
7 agosto 1979, n. 27.
   2. I corsi sono tenuti nel semestre precedente alla emanazione dei
bandi  d'esame  e  sono  svolti  nelle materie oggetto dell'esame, di
concerto  fra  i  servizi  regionali  competenti.  Sono   ammessi   a
frequentare  i  corsi  coloro  che  sono in possesso dei requisiti di
ammissione all'esame di idoneita' per organizzatore professionale  di
congressi.
   3.  I  corsi di aggiornamento o di riqualificazione sono tenuti di
regola ogni tre  anni  e  sono  svolti  di  concerto  fra  i  servizi
regionali competenti.
   4.  I  corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione
per organizzatore professionale di congressi possono essere svolti in
ogni  singola  provincia   direttamente   dalla   regione   o   dalle
amministrazioni  provinciali  in  base  ad apposite convenzioni anche
avvalendosi della collaborazione di istituzioni scolastiche  statali,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 e della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27.