Art. 15. Azioni finalizzate al risparmio 1. Le attivita' ospedaliere devono essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) contrazione della durata media della degenza; b) potenziamento delle attivita' di preospedalizzazione, di dimissioni protette, di day hospital, di ospedalizzazione domiciliare; c) riduzione dei tempi di attesa per il ricovero; d) aumento della produttivita' dei servizi dotati di apparecchiature complesse o ad alto costo, il cui impiego dovra' essere potenziato ed ottimizzato. 2. Le attivita' extra-ospedaliere devono essere finalizzate ai seguenti obiettivi: a) attuazione di piani mirati di educazione sanitaria, in particolare per incentivare l'uso corretto dei servizi e delle prestazioni nonche' dei farmaci; b) potenziamento delle attivita' di prevenzione; c) potenziamento delle attivita' territoriali, dirette, in particolare, all'attivazione dei distretti, alla realizzazione di centri unici di prenotazione e di servizi volti a contrastare il fenomeno dei ricoveri impropri e revisione delle procedure per l'erogazione delle prestazioni. 3. Per le stesse finalita' e obiettivi di cui al comma 1, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, provvedono alla riorganizzazione dei turni di lavoro negli ospedali allo scopo di assicurare la piena funzionalita' dei servizi e, in particolare, il funzionamento, per tutto l'arco delle 24 ore, delle attrezzature ad alta tecnologia.