Art. 15. Copertura degli oneri 1. Ai maggiori oneri valutati nell'importo minimo di L. 2.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 10, comma 9, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attivita' "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n 4. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.