Art. 15.
                        Collocamento a riposo
 
   1. All'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,
come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale  24  gennaio
1992, n. 5 e dall'articolo 16 della legge provinciale 19 maggio 1992,
n. 15, e' aggiunto il seguente comma:
   "I  limiti  di  eta'  previsti  per  il  collocamento a riposo del
personale indicato alla lettera c)  del  comma  1  sono  gradualmente
elevati  secondo  le  disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  fatta  salva,
qualora  spettante,  l'applicazione  di  benefici  per  le  attivita'
usuranti previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374".