Art. 15. Collocamento a riposo 1. All'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'articolo 16 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, e' aggiunto il seguente comma: "I limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo del personale indicato alla lettera c) del comma 1 sono gradualmente elevati secondo le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fatta salva, qualora spettante, l'applicazione di benefici per le attivita' usuranti previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374".