Art. 15.
                      Disposizioni particolari
 
   1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili
a tutti i soggetti portatori di handicap.
   2.  Al  fine di cui al comma 1, i Comuni devono attenersi a quanto
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge 21/1992, nonche' alle
disposizioni contenute nella legge regionale 6 settembre 1991, n.  62
(Disciplina    della   gratuita'   dei   trasporti,   delle   tariffe
preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi  di  trasporto  -
Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32,
23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).