Art. 15. Disposizioni particolari 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. 2. Al fine di cui al comma 1, i Comuni devono attenersi a quanto disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge 21/1992, nonche' alle disposizioni contenute nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuita' dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).