Art. 15. Proroga del termine delle graduatorie concorsuali 1. Nelle more di un'organica revisione della disciplina concorsuale di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 e' elevato di ulteriori 12 mesi. 2. La presente norma e' estesa altresi' alle aziende municipalizzate.