Art. 15.
               Obiettivi dell'attivita' amministrativa
 
  La  Giunta regionale definisce gli obiettivi, formula gli indirizzi
operativi dell'attivita' amministrativa e ne verifica i risultati.
  2. Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando  le
vigenti  classificazioni  economiche  e  funzionali, sono distinte in
spese correnti di amministrazione e spese  correnti  operative.    Le
spese  correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative
alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per  il
funzionamento degli uffici.
  3.  Annualmente  con  la legge di bilancio sara' approvato l'elenco
dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione.
  4. I direttori regionali, nell'ambito delle  attribuzioni  ad  essi
demandate  per  legge,  impegnano  ed  ordinano  le spese correnti di
amministrazione  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  in  bilancio   e
propongono,  ove  se  ne  presenti  la  necessita',  le variazioni di
bilancio fra capitoli compresi fra  le  predette  spese  correnti  di
amministrazione,   con   esclusione   di   quelli  relativi  a  spese
obbligatorie.
  5. Le variazioni di bilancio compensative di cui al  comma  4  sono
effettuate  mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio
e le finanze.