Art. 15.
                             Provvidenze
 
  1.  Agli  iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 possono essere
concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:
   a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati  all'articolo  6
per ricavarne locali da destinare:
    1)  alla  conservazione,  preparazione,  trasformazione,  vendita
diretta  o  al  consumo  dei  prodotti  prevalentemente  ottenuti  in
azienda:  lire 4 milioni per ogni locale;
    2) alla ricettivita', fino a un massimo di trenta posti letto per
azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;
    3)  alla  realizzazione  di  alloggi:  lire  30  milioni per ogni
alloggio completo;
   b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire  4  milioni
per  i  locali  di  cui  al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto
letto;
   c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle
strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici, telefonici
ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;
   d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole  dagli
strumenti  urbanistici  e attrezzate per la sosta di tende e caravan:
lire 10 milioni;
   e) attrezzature e dotazioni diverse  da  quelle  individuate  alle
lettere  precedenti finalizzate all'esercizio di attivita' sportive e
ricreative: lire 7 milioni;
   f) ricavo dei locali per  esposizione  di  prodotti,  attrezzi  ed
altri  elementi  della  civilta'  rurale  o  per  l'organizzazione di
attivita' ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale.
  2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione
ordinaria.  Il  contributo  regionale  non  puo'  superare  la  somma
complessiva  di  20  mila  ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a
favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.
  3. Per le opere realizzate in  zone  montane  e  svantaggiate,  gli
importi  suindicati  sono maggiorati del venticinque per cento. Nella
erogazione delle provvidenze e'  data  preferenza  agli  imprenditori
agricoli  a  titolo  principale con priorita' ai coltivatori diretti,
nonche' ai loro familiari di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice
civile.  E'  data  inoltre  priorita'  ad iniziative finalizzate alla
realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione
dei  prodotti  aziendali,  nonche'   agli   adeguamenti   strutturali
finalizzati all'abbattimento della barriere architettoniche.
  4.  In  particolare  le cooperative agrituristiche possono ottenere
l'intervento  regionale  per  investimenti  quali   sistemazione   di
fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei
prodotti,  sistemazione  di  aree  attrezzate per lo sport e il tempo
libero, nonche' acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere
attivita'  di  servizio in favore degli associati per le attivita' di
cui all'articolo 2 della presente legge.
  5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e  nel
rispetto  dei  massimali  di  cui al comma 2 puo' essere accordato un
concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti  anni
con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni
per  le  cooperative  agrituristiche.  I  benefici di cui al presente
articolo non sono cumulabili per le medesime  opere,  attrezzature  e
iniziative   con   analoghi  benefici  previsti  da  altre  normative
regionali, statali o comunitarie.
  6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n.   1760,
sono  assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge
2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
  7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi,  nella
misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 14.