Art. 15. Provvidenze 1. Agli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per: a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 6 per ricavarne locali da destinare: 1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale; 2) alla ricettivita', fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto; 3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo; b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto; c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni; d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni; e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all'esercizio di attivita' sportive e ricreative: lire 7 milioni; f) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri elementi della civilta' rurale o per l'organizzazione di attivita' ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale. 2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non puo' superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni. 3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze e' data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorita' ai coltivatori diretti, nonche' ai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile. E' data inoltre priorita' ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonche' agli adeguamenti strutturali finalizzati all'abbattimento della barriere architettoniche. 4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonche' acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attivita' di servizio in favore degli associati per le attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge. 5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 puo' essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie. 6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 14.