Art. 15. Vigilanza 1. Il titolare della concessione, e' tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata nella misura almeno di uno ogni 1000 ettari, o frazione superiore a 500 ettari. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione, devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione provinciale competente. 2. Il territorio compreso nelle aziende e' comunque soggetto alla vigilanza venatoria ai sensi della legge regionale n. 29/1994.