Art. 15.
                              Vigilanza
 
  1. Il titolare della  concessione,  e'  tenuto  ad  assicurare  una
adeguata   vigilanza  sul  territorio  dell'azienda  mediante  agenti
venatori,  dipendenti  o  convenzionati,  con  qualifica  di  guardia
giurata  nella  misura  almeno  di  uno  ogni 1000 ettari, o frazione
superiore a 500 ettari. I nominativi degli  agenti  di  vigilanza  ed
ogni   loro   eventuale  variazione,  devono  essere  tempestivamente
comunicati all'Amministrazione provinciale competente.
  2. Il territorio compreso nelle aziende e' comunque  soggetto  alla
vigilanza venatoria ai sensi della legge regionale n. 29/1994.