Art. 15. Distretti socio-sanitari di base 1. I distretti socio-sanitari di base costituiscono gli ambiti territoriali in cui si sviluppa la funzione di tutela socio-sanitaria del cittadino e di garanzia dei livelli uniformi di assistenza. 2. Gli ambiti territoriali dei distretti sono quelli previsti dall'allegato A alla legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione). 3. Compito dei distretti e' l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento in uniformita' alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale ed alle direttive emanate dai direttori dei macrodistretti ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 2, e dell'art. 17, comma 7.