Art. 15.
                  Distretti socio-sanitari di base
 
  1.  I  distretti  socio-sanitari  di  base costituiscono gli ambiti
territoriali in cui si sviluppa la funzione di tutela socio-sanitaria
del cittadino e di garanzia dei livelli uniformi di assistenza.
  2. Gli ambiti  territoriali  dei  distretti  sono  quelli  previsti
dall'allegato  A  alla  legge  regionale  29  novembre  1978,  n.  60
(Organizzazione dei  servizi  sanitari  e  socio-assistenziali  della
Regione).
  3.  Compito  dei  distretti  e'  l'erogazione  dei servizi di prima
istanza e di pronto intervento in uniformita' alle  prescrizioni  del
piano   socio-sanitario  regionale  ed  alle  direttive  emanate  dai
direttori  dei  macrodistretti  ai  sensi  del   combinato   disposto
dell'art. 16, comma 2, e dell'art. 17, comma 7.