Art. 15 Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il fondo delle autonomie locali per l'anno 2013 e' quantificato in 651.000 migliaia di euro di cui 44.000 migliaia di euro destinate alle province regionali e 180.000 migliaia di euro destinate a spese di investimenti dei comuni. Il fondo e' comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del comma 10 dell'art. 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, quantificate in complessive 101.000 migliaia di euro. 2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - dipartimento regionale delle autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari ad un quinto del fondo ordinario di parte corrente al netto di tutte le riserve. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralita' posticipate; l'erogazione dell'ultima quota e' effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e delle somme di cui al secondo periodo del comma 1, e' effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione. 3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica puo' autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralita' dell'anno precedente. 4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'anno 2013, le seguenti riserve, che sono erogate in trimestralita' come indicato al comma 2: a) contributi ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro; b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni, gia' previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori; c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro; d) contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 11.000 migliaia di euro; e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013; f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a supporto dell'attivita' dei comuni approvati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali; g) contributi previsti dal comma 8 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro. Le risorse accantonate per le predette finalita' sul fondo delle autonomie locali per l'anno 2012 sono ripartite ed assegnate nella medesima misura dell'anno precedente; h) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalita' di cui all'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, con esclusione dei comuni che hanno dichiarato il dissesto; i) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalita' di cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6; l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; m) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); n) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunita' alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo 182519), di cui 5.000 migliaia di euro a valere sul fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni. 6. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelle disposte con il presente articolo. E', altresi', abrogato il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 8. Sono abrogati il comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.