Art. 15 
 
      Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali 
 
  1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge
5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il  fondo
delle autonomie locali per l'anno 2013  e'  quantificato  in  651.000
migliaia di euro di  cui  44.000  migliaia  di  euro  destinate  alle
province regionali e 180.000 migliaia di euro destinate  a  spese  di
investimenti dei comuni. Il fondo e' comprensivo delle somme dovute a
titolo  di  compensazione  per  i  minori  introiti  derivanti  dalla
cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e  provinciale
dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del comma  10  dell'art.
4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito  con  modifiche
dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,  quantificate  in  complessive
101.000 migliaia di euro. 
  2. Le assegnazioni di cui al comma  1  sono  trasferite  a  ciascun
comune e  a  ciascuna  provincia  regionale,  a  valere  sulle  somme
iscritte nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  della
Regione - dipartimento regionale delle autonomie locali -  a  seguito
di riparto effettuato sulla base di criteri individuati  con  decreto
dell'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione
pubblica, previo parere della  Conferenza  Regione-Autonomie  locali,
garantendo ai comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  di
cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 un ammontare  complessivo  di
contributi ordinari di parte corrente pari ad  un  quinto  del  fondo
ordinario di  parte  corrente  al  netto  di  tutte  le  riserve.  Le
assegnazioni annuali previste dal comma 1  sono  erogate  in  quattro
trimestralita'  posticipate;  l'erogazione   dell'ultima   quota   e'
effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello  di
competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore  dei
comuni, al netto della quota destinata  a  spese  di  investimento  e
delle somme di cui al secondo periodo  del  comma  1,  e'  effettuata
tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione. 
  3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura  di  ciascun
trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi
dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali  e  la
funzione pubblica puo' autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60
per cento della corrispondente trimestralita' dell'anno precedente. 
  4. In  sede  di  riparto  previsto  dal  comma  2  sono  garantite,
nell'ambito delle assegnazioni ordinarie  per  i  comuni  per  l'anno
2013, le seguenti riserve, che sono erogate  in  trimestralita'  come
indicato al comma 2: 
    a) contributi ai comuni delle isole minori di cui al comma 1  bis
dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2  e  successive
modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro; 
    b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per  il  rimborso  ai
comuni, gia' previsto  dal  comma  7  dell'articolo  13  della  legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni,
delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto
interurbano degli alunni delle scuole medie superiori; 
    c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle  spese  per  la  gestione
degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro; 
    d) contributo ai comuni per il finanziamento  del  fondo  per  il
miglioramento dell'efficienza  dei  servizi  di  polizia  municipale,
previsto dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990,  n.  17  e
successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 11.000 migliaia
di euro; 
    e) una quota pari a 1.500 migliaia  di  euro  quale  sostegno  ed
incentivo alle  unioni  dei  comuni  previste  dall'articolo  32  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  da  ripartire  in  quote
uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013; 
    f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la  copertura  degli
oneri di cui ai commi 7 e 8  dell'art.  6  della  legge  regionale  6
febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento
a  supporto  dell'attivita'  dei  comuni   approvati   dall'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita  la
Conferenza Regione-Autonomie locali; 
    g) contributi previsti dal  comma  8  dell'art.  21  della  legge
regionale  22  dicembre  2005,  n.  19  e  successive  modifiche   ed
integrazioni nella  misura  di  350  migliaia  di  euro.  Le  risorse
accantonate per le  predette  finalita'  sul  fondo  delle  autonomie
locali per l'anno 2012 sono ripartite  ed  assegnate  nella  medesima
misura dell'anno precedente; 
    h) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per  le  finalita'  di
cui all'art. 5 della legge  regionale  9  gennaio  2013,  n.  1,  con
esclusione dei comuni che hanno dichiarato il dissesto; 
    i) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per  le  finalita'  di
cui all'art. 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6; 
    l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il  finanziamento
degli interventi di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 
    m) (lettera omessa in  quanto  impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); 
    n) (lettera omessa in  quanto  impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  5. Per la gestione dei  rapporti,  anche  in  convenzione,  con  le
comunita' alloggio per i disabili psichici di  cui  all'articolo  45,
comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 15.000 migliaia di
euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo 182519), di cui 5.000 migliaia di  euro
a valere sul fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni. 
  6. Le quote dei  trasferimenti  di  cui  al  presente  articolo  da
assegnare in conto capitale possono  essere  destinate  al  pagamento
delle rate di ammortamento  dei  mutui  assunti  dagli  enti  per  il
finanziamento di spese di investimento. 
  7. Sono abrogate tutte  le  disposizioni  di  legge  che  prevedono
riserve a valere sul fondo per i comuni diverse  da  quelle  disposte
con il presente articolo. E', altresi', abrogato il comma 6 dell'art.
30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 
  8. Sono abrogati il comma 17 dell'art. 21 della legge regionale  22
dicembre 2005, n. 19 ed  il  comma  3  dell'articolo  3  della  legge
regionale 11 maggio 2011, n. 7.