Art. 15 Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole; «e, in tale ambito, del patto di stabilita'» sono soppresse. 2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserito il seguente: «2-quinquies. La Provincia, le comunita' e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalita' e' costituito un fondo presso la comunita', alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia puo' approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni e' stabilita in un'apposita intesa tra la comunita' e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunita'; se l'intesa non e' raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni e' definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalita' di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunita' interessate.». 3. La rubrica dell'art. 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituita dalla seguente: «Concorso all'equilibrio finanziario del sistema provinciale». 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.