Art. 15 
 
 Introduzione dell'art. 15-bis della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 15-bis (Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali
a carico degli addetti di polizia locale). - 1. E' istituito un fondo
per il finanziamento degli  oneri  di  difesa  che  gli  enti  locali
assumono nei procedimenti penali a carico degli  addetti  di  polizia
locale, per atti o fatti direttamente connessi  all'espletamento  del
servizio ovvero all'adempimento dei  doveri  d'ufficio  tenuto  conto
delle leggi e dei contratti  collettivi  nazionali  disciplinanti  la
materia. 
  2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1,  nei  limiti  delle
disponibilita' annualmente autorizzate dalla  legge  di  bilancio,  a
domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza  assicurativa.  Le
somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro  cinque
anni dall'erogazione. 
  3. La Giunta regionale  definisce  le  modalita'  di  presentazione
delle domande, i  criteri  di  accesso  al  fondo,  le  modalita'  di
erogazione e di rimborso.».