Art. 15 Introduzione dell'art. 15-bis della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale). - 1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia. 2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione. 3. La Giunta regionale definisce le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalita' di erogazione e di rimborso.».