Art. 15 Esclusione dell'indennita' a carattere differito ed incumulabilita' con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla regione. 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, l'indennita' a carattere differito e' esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento e' condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione. 2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresi', al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'art. 7 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 3. Contestualmente alla presentazione della domanda volta ad ottenere l'indennita' differita, il titolare e' tenuto ad autocertificare al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui ai commi 1 e 2. L'autocertificazione ha carattere permanente sino all'eventuale certificazione successiva e contraria. Il titolare e' tenuto a comunicare immediatamente tutti i casi in cui lo stato certificato con l'autocertificazione precedente subisce una variazione. Per disposizione dell'ufficio di Presidenza, la competente struttura del consiglio regionale puo' procedere in ogni momento, presso il casellario giudiziale, alla verifica della sussistenza di condanne, procedendo al recupero delle eventuali somme percepite indebitamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 4. L'indennita' differita mensile non e' cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla regione, nonche' a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 60 per cento dell'indennita' di carica lorda prevista per i consiglieri regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull'indennita' differita mensile, dal consiglio regionale assemblea legislativa. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun beneficiario e' tenuto a comunicare al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, entro il mese successivo al verificarsi dell'evento, l'eventuale entrata in godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma.