Art. 15 
 
Esclusione dell'indennita' a carattere differito  ed  incumulabilita'
  con  emolumenti  percepiti  in  relazione  a  nomine  o   incarichi
  conferiti o deliberati dalla regione. 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  2,  comma   1,   lettera   n),   del
decreto-legge  n.  174/2012  convertito  dalla  legge  n.   213/2012,
l'indennita'  a  carattere  differito  e'  esclusa,  ai  sensi  degli
articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in
godimento e' condannato, in via definitiva, per uno  dei  delitti  di
cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei  delitti
contro la pubblica amministrazione) del codice penale e  la  condanna
ha  comportato  l'interdizione  dai  pubblici  uffici.   L'esclusione
decorre dalla data di passaggio in  giudicato  della  sentenza  e  ha
durata pari a quella dell'interdizione. 
  2. L'esclusione  di  cui  al  comma  1  si  applica,  altresi',  al
condannato, in via definitiva,  per  uno  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale, ovvero  per  i  delitti
aggravati, ai sensi dell'art. 7 del decreto - legge 13  maggio  1991,
n. 152 (Provvedimenti urgenti in  tema  di  lotta  alla  criminalita'
organizzata  e  di  trasparenza  e  buon   andamento   dell'attivita'
amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio
1991, n. 203, con decorrenza dalla data  di  passaggio  in  giudicato
della sentenza di condanna. 
  3.  Contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  volta  ad
ottenere  l'indennita'  differita,   il   titolare   e'   tenuto   ad
autocertificare  al  Presidente  del  consiglio  regionale  assemblea
legislativa, la sussistenza o la non sussistenza di condanne  di  cui
ai commi 1 e 2. L'autocertificazione  ha  carattere  permanente  sino
all'eventuale certificazione successiva e contraria. Il  titolare  e'
tenuto a comunicare immediatamente tutti  i  casi  in  cui  lo  stato
certificato   con   l'autocertificazione   precedente   subisce   una
variazione.  Per  disposizione   dell'ufficio   di   Presidenza,   la
competente struttura del consiglio regionale puo' procedere  in  ogni
momento,  presso  il  casellario  giudiziale,  alla  verifica   della
sussistenza di condanne, procedendo al recupero delle eventuali somme
percepite indebitamente a decorrere dal passaggio in giudicato  della
sentenza di condanna. 
  4. L'indennita' differita mensile non e' cumulabile con  emolumenti
percepiti in relazione a nomine o incarichi  conferiti  o  deliberati
dalla regione, nonche' a cariche elettive o  di  governo  presso  gli
enti locali qualora gli  stessi  siano  superiori,  su  base  mensile
lorda, al 60 per cento dell'indennita' di carica lorda prevista per i
consiglieri  regionali.  La  somma  eccedente   tale   limite   viene
trattenuta,  sull'indennita'   differita   mensile,   dal   consiglio
regionale  assemblea  legislativa.  Al  fine  di   consentire   detta
trattenuta, ciascun beneficiario e' tenuto a comunicare al Presidente
del  consiglio  regionale  assemblea  legislativa,  entro   il   mese
successivo  al  verificarsi  dell'evento,  l'eventuale   entrata   in
godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma.