Art. 15 Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14. 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Premi per la creazione di imprese). - 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, puo' approvare bandi per sostenere la creazione di start up innovative e di spin off innovative di imprese esistenti prevedendo la corresponsione di aiuti senza costi ammissibili individuabili in denaro alle imprese. Il bando stabilisce criteri e modalita' relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi per investimenti, stabilendo i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, e specifiche procedure di selezione delle imprese e definisce, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse, anche in deroga a quanto previsto per gli altri contributi di cui alla presente legge.». 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato in euro 150.000 per l'anno 2019. Il predetto onere fa carico e trova copertura per l'anno 2019 nell'ambito della Missione 14, Programma 01, a valere su fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).