Art. 15 
 
Interventi  regionali  in  favore  delle  nuove  imprese  innovative.
  Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14. 
 
  1. Dopo l'art. 8 della  legge  regionale  14  giugno  2011,  n.  14
(Interventi regionali in favore delle nuove imprese  innovative),  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Premi per la creazione di imprese).  -  1.  La  giunta
regionale,  con  propria  deliberazione,  puo'  approvare  bandi  per
sostenere  la  creazione  di  start  up  innovative  e  di  spin  off
innovative di imprese esistenti prevedendo la corresponsione di aiuti
senza costi ammissibili individuabili  in  denaro  alle  imprese.  Il
bando stabilisce  criteri  e  modalita'  relativi  alla  concessione,
all'erogazione,  al  diniego  e  alla  revoca  dei   contributi   per
investimenti, stabilendo  i  massimali  di  contributo  e  la  misura
massima percentuale di contribuzione, ai sensi  e  nei  limiti  della
normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, e  specifiche
procedure di selezione delle imprese e definisce, ove  necessario,  i
settori da privilegiare nell'attribuzione  delle  risorse,  anche  in
deroga a quanto  previsto  per  gli  altri  contributi  di  cui  alla
presente legge.». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1  e'  determinato
in euro 150.000 per l'anno 2019. Il predetto onere fa carico e  trova
copertura per l'anno 2019 nell'ambito della  Missione  14,  Programma
01, a valere su fondi assegnati dallo  Stato  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).