Art. 16.
                        Gestione delle acque
    1. La  Regione  Calabria,  tramite  le  province  competenti  per
territorio,  ai  fine  di  garantire  una qualificata, partecipata ed
economica   gestione  delle  acque  interne  di  particolare  pregio,
provvede  alla  concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che
ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti.
    2. L'istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo
di  piscicolture  sono  affidati  alla  provincia  sul cui territorio
ricade  il  tratto  interessato,  che  emette il decreto di gestione,
sentito il parere vincolante del comitato tecnico provinciale.
    3. L'amministrazione   concedente  vigila  sull'attuazione  degli
adempimenti indicati nel disciplinare di affidamento.
    4. Il  concessionario decade dal diritto di gestire le acque, per
mancata  esecuzione  degli  adempimenti  previsti dal disciplinare di
affidamento   o   per  inosservanza  di  disposizioni  legislative  e
regolamenti in vigore.
    5. La  Regione  Calabria  promuove  altresi' accordi di programma
cosi'  come  previsti  dall'Art.  27 della legge n. 142 dell'8 giugno
1990,  per  la  gestione,  la tutela e l'incremento della fauna delle
acque interne della Regione.