Art. 16. Gestione delle acque 1. La Regione Calabria, tramite le province competenti per territorio, ai fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede alla concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti. 2. L'istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo di piscicolture sono affidati alla provincia sul cui territorio ricade il tratto interessato, che emette il decreto di gestione, sentito il parere vincolante del comitato tecnico provinciale. 3. L'amministrazione concedente vigila sull'attuazione degli adempimenti indicati nel disciplinare di affidamento. 4. Il concessionario decade dal diritto di gestire le acque, per mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal disciplinare di affidamento o per inosservanza di disposizioni legislative e regolamenti in vigore. 5. La Regione Calabria promuove altresi' accordi di programma cosi' come previsti dall'Art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, per la gestione, la tutela e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione.