Art. 16. Relazione biennale sullo stato acustico 1. I comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti adottano una relazione biennale sullo stato acustico dei rispettivi territori e la trasmettono alla Regione ed alla provincia ai fini delle iniziative di cui, rispettivamente, all'Art. 3, comma 1, lettera a) ed all'Art. 4, comma 1, lettere c) e d). 2. In caso di adozione del piano comunale, la prima relazione biennale sullo stato acustico e' allegata al piano stesso.