Art. 16. Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 1. Dopo l'Art. 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e' aggiunto il seguente: "Art. 21-bis. (Strumenti di supporto tecnico-operativo) - 1. Le province e i comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attivita' di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi. 2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1, possono essere svolti in particolare i seguenti compiti: a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata; b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilita', con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi; d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio; e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente legge".