Art. 16. Ripuliture nei boschi 1. Le ripuliture, ovvero i tagli di vegetazione arbustiva e erbacea, sono consentiti nei seguenti casi: a) se correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle necessita' per le operazioni di taglio ed esbosco del materiale utilizzato; b) per la creazione di fasce antincendio per una profondita' non superiore a venti metri dal margine boscato che si intende proteggere; c) per creare condizioni idonee all'insediamento della rinnovazione naturale; d) per la realizzazione di aree di saggio; e) per la creazione e la manutenzione di aree di sosta o attrezzate. 2. Il materiale di risulta deve essere distribuito, ove possibile, in modo da non costituire cumuli o andane e comunque essere posto ad almeno venti metri da vie di accesso percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato all'Art. 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco lasciando altresi' sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua. 3. Le operazione di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco. 4. E' consentita l'eliminazione della vegetazione lianosa e di quella parassita pregiudizievole allo sviluppo degli alberi o della rinnovazione naturale o artificiale, ad eccezione di quella che si sviluppa sugli alberi di cui all'Art. 10. 5. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001. 7. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 8. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.