Art. 16.
                        Ripuliture nei boschi
    1.  Le  ripuliture,  ovvero  i  tagli  di vegetazione arbustiva e
erbacea, sono consentiti nei seguenti casi:
      a) se  correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle
necessita'  per  le  operazioni  di  taglio  ed esbosco del materiale
utilizzato;
      b) per  la  creazione  di fasce antincendio per una profondita'
non  superiore  a  venti  metri  dal  margine  boscato che si intende
proteggere;
      c) per   creare   condizioni   idonee   all'insediamento  della
rinnovazione naturale;
      d) per la realizzazione di aree di saggio;
      e) per  la  creazione  e  la  manutenzione  di  aree di sosta o
attrezzate.
    2.   Il   materiale  di  risulta  deve  essere  distribuito,  ove
possibile,  in  modo  da  non  costituire  cumuli o andane e comunque
essere posto ad almeno venti metri da vie di accesso percorribili con
autoveicoli,  fatto  salvo  quanto  indicato  all'Art.  14,  comma 4,
lettera  c)  e  dai  margini  del  bosco lasciando altresi' sgombri i
sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.
    3.  Le  operazione  di  ripulitura  devono  essere condotte senza
arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.
    4.  E'  consentita  l'eliminazione della vegetazione lianosa e di
quella  parassita  pregiudizievole allo sviluppo degli alberi o della
rinnovazione  naturale  o  artificiale, ad eccezione di quella che si
sviluppa sugli alberi di cui all'Art. 10.
    5.  Per  l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera
c),  per  qualsiasi  superficie di intervento, deve essere presentata
comunicazione   di  intervento,  conforme  all'allegato  H,  all'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 52.
    6.  Per  la violazione alle prescrizioni del presente articolo si
applicano  le  sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della
legge regionale n. 28/2001.
    7.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 52.
    8.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.