Art. 16. Contributi ordinari Alle associazioni, alle federazioni e alle confederazioni iscritte all'albo regionale, ai sensi del precedente Art. 15, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attivita' ordinarie delle organizzazioni medesime. Le domande annuali per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla presidenza della giunta regionale - Servizio attivita' di promozione della Regione e collegamento con le comunita' abruzzesi all'estero - ufficio emigrazione, L'Aquila, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente - fara' fede il timbro postale di partenza - e devono essere corredate dalla seguente documentazione: 1) programma delle attivita' per le quali si richiede il contributo; 2) bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari; 3) attestazione del numero dei soci. La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l'esclusione d'ufficio dell'istanza. Il contributo di cui al punto precedente sara' erogato per il 60%, a titolo di anticipazione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e, comunque, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Entro il 30 giugno di ogni anno, sara' erogato il rimanente 40% sulla base del consuntivo da inviare entro il 31 marzo, termine perentorio pena decadenza da ogni aspettativa al contributo e restituzione dell'anticipazione percepita, dell'anno successivo a quello di riferimento contenente: 1) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente; 2) rendiconto finanziario dell'attivita' svolta, completo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari. Alle associazioni inserite nella sezione II dell'albo regionale di cui all'Art. 4, sono destinati il 30% dei fondi previsti per i contributi di cui al primo comma del presente articolo. Il 25% dell'importo determinato e' gestito dalla Regione per attivita' diretta. Il contributo di cui al primo comma non potra' essere superiore al disavanzo scaturente dal rendiconto finanziario presentato.