Art. 16.
                         Contributi ordinari
    Alle   associazioni,   alle  federazioni  e  alle  confederazioni
iscritte  all'albo  regionale,  ai  sensi  del precedente Art. 15, la
Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attivita'
ordinarie delle organizzazioni medesime.
    Le  domande  annuali  per  accedere ai suddetti contributi devono
essere  inviate  alla  presidenza  della  giunta regionale - Servizio
attivita' di promozione della Regione e collegamento con le comunita'
abruzzesi  all'estero  -  ufficio  emigrazione, L'Aquila, entro e non
oltre  il  30 novembre  dell'anno  precedente  - fara' fede il timbro
postale  di  partenza  -  e  devono  essere  corredate dalla seguente
documentazione:
      1)  programma  delle  attivita'  per  le  quali  si richiede il
contributo;
      2)  bilancio  finanziario  preventivo  comprensivo di entrate e
spesa,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante dell'associazione e
contenente   gli  estremi  di  approvazione  da  parte  degli  organi
statutari;
      3) attestazione del numero dei soci.
    La  mancanza  di  uno  solo  degli elementi di cui sopra comporta
l'esclusione d'ufficio dell'istanza.
    Il  contributo  di  cui  al punto precedente sara' erogato per il
60%,  a  titolo  di  anticipazione, entro il 28 febbraio dell'anno di
riferimento  e, comunque, entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore della legge di bilancio.
    Entro  il  30 giugno di ogni anno, sara' erogato il rimanente 40%
sulla  base  del  consuntivo  da  inviare  entro il 31 marzo, termine
perentorio  pena  decadenza  da  ogni  aspettativa  al  contributo  e
restituzione  dell'anticipazione  percepita,  dell'anno  successivo a
quello di riferimento contenente:
      1) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
      2)  rendiconto  finanziario  dell'attivita' svolta, completo di
entrate    e    spese,   sottoscritto   dal   legale   rappresentante
dell'associazione  e  contenente gli estremi di approvazione da parte
degli organi statutari.
    Alle  associazioni  inserite nella sezione II dell'albo regionale
di  cui  all'Art.  4,  sono destinati il 30% dei fondi previsti per i
contributi  di  cui  al  primo  comma  del  presente articolo. Il 25%
dell'importo  determinato  e'  gestito  dalla  Regione  per attivita'
diretta.
    Il  contributo  di cui al primo comma non potra' essere superiore
al disavanzo scaturente dal rendiconto finanziario presentato.