Art. 16.
   Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori

    1.  A  tutela  degli  utenti  ed  a garanzia del servizio offerto
presso  ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della
laurea specialistica in scienze motorie;
    2.   Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  motorie  e  sportive
all'interno  della  palestra  il responsabile tecnico puo' avvalersi,
sotto   la  proprio  sorveglianza  e  responsabilita',  dei  seguenti
soggetti:
      a) tecnici  del  CONI,  delle  federazioni sportive nazionali e
degli enti di promozione sportiva;
      b) tecnici   diplomati   a   seguito  di  corsi  di  formazione
professionale   aventi   caratteristiche   e  requisiti  definiti  da
specifiche normative regionali;
      c) operatori  in  possesso  del  diploma  di  laurea in scienze
motorie  o  di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002,
n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea
in scienze motorie).
    3. All'ingresso della palestra sono esposti:
      a) l'elenco   aggiornato   degli   istruttori   operanti  nella
palestra;
      b) una copia della dentinzia di inizio di attivita'.
    4.  Le  palestre  operanti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  si adeguano entro un anno alla disposizione di
cui al presente articolo.
    5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre
che  siano  gia' dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno
dei  titoli  previsti  dal  regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2
(Regolamento  di  attuazione  dell'Art.  13  della  legge regionale 8
ottobre  1992, n. 49 «Interventi per la promozione e disciplina delle
attivita' motorie»).