Art. 16. Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori 1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie; 2. Per lo svolgimento delle attivita' motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico puo' avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilita', dei seguenti soggetti: a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva; b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali; c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie). 3. All'ingresso della palestra sono esposti: a) l'elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra; b) una copia della dentinzia di inizio di attivita'. 4. Le palestre operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano entro un anno alla disposizione di cui al presente articolo. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano gia' dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'Art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 «Interventi per la promozione e disciplina delle attivita' motorie»).