Art. 16. Disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione 1. Le spese per il personale operante presso le strutture di diretta collaborazione con gli organi politici, a decorrere dal corrente esercizio e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gravano sui seguenti capitoli di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB R21, denominati: a) «Stipendi del personale comandato di diretta collaborazione con gli organi politici»; b) «Stipendi del personale a tempo determinato di diretta collaborazione con gli organi politici»; c) «Indennita' segreterie giunta e consiglio (Art. 22, legge regionale n. 57/1998)». 2. Per l'esercizio 2007 la competente struttura, in fase di rendicontazione, provvede a quantificare la quota parte delle spese dei capitoli Sl 1501 e S1 1504 da attribuire ai capitoli di cui alle lettere a) e b), comma 1. 3. A decorrere dall'esercizio 2008 il capitolo S1 1502 e' iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui. 4. La spesa relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente ai ruoli regionali assegnato alle strutture di cui al comma i continua a gravare sui relativi capitoli di bilancio. 5. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.