Art. 16.
Disposizioni  relative alla spesa per il personale delle strutture di
                       diretta collaborazione

1.  Le spese per il personale operante presso le strutture di diretta
collaborazione  con  gli  organi  politici,  a decorrere dal corrente
esercizio  e  fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 2, gravano sui
seguenti  capitoli  di  nuova  istituzione  nell'ambito dell'UPB R21,
denominati:   a)   «Stipendi   del  personale  comandato  di  diretta
collaborazione con gli organi politici»;
b)   «Stipendi   del   personale   a  tempo  determinato  di  diretta
collaborazione con gli organi politici»;
c)   «Indennita'  segreterie  giunta  e  consiglio  (Art.  22,  legge
regionale n. 57/1998)».
2.   Per  l'esercizio  2007  la  competente  struttura,  in  fase  di
rendicontazione,  provvede  a quantificare la quota parte delle spese
dei  capitoli Sl 1501 e S1 1504 da attribuire ai capitoli di cui alle
lettere a) e b), comma 1.
3. A decorrere dall'esercizio 2008 il capitolo S1 1502 e' iscritto in
bilancio per la sola gestione dei residui.
4.  La  spesa  relativa  al  trattamento  fondamentale  del personale
appartenente  ai  ruoli  regionali assegnato alle strutture di cui al
comma i continua a gravare sui relativi capitoli di bilancio.
5.   Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  possono  derivare
maggiori oneri per il bilancio della Regione.