Art. 16 1. Le domande sono esaminate dalla Consulta per le adozioni nazionali ed internazionali, ove istituita, o da una Commissione all'uopo costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, secondo i seguenti elementi: a) curriculum dell'ente; b) organigramma dei profili professionali impiegati; c) proposta progettuale dei percorsi pre/post adozione.