Art. 16

1. Le domande sono esaminate dalla Consulta per le adozioni nazionali
ed  internazionali,  ove  istituita,  o  da  una Commissione all'uopo
costituita  con  provvedimento del Presidente della Giunta regionale,
secondo i seguenti elementi: a) curriculum dell'ente;
b) organigramma dei profili professionali impiegati;
c) proposta progettuale dei percorsi pre/post adozione.