Art. 16.
              Fondo di riserva per le spese impreviste

   1.Nello   stato   di   previsione   della   spesa  e'  autorizzata
l'iscrizione  del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di
riserva  per  le spese impreviste», ai sensi dell'art. 19 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3.
   2.  I  prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»
sono disposti mediante decreto del Presidente della giunta regionale,
previa  conforme  deliberazione  della Giunta medesima da trasmettere
alla  Presidenza  del  consiglio  regionale entro trenta giorni dalla
adozione.