Art. 16. Incentivazione della fusione di comuni 1. La Regione incentiva le fusioni dei comuni, con specifiche premialita' per quelle coinvolgenti i comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di riordino territoriale prevede altresi' specifiche premialita' per la fusione di comuni gia' precedentemente aderenti alla medesima Unione di comuni. 2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresi' caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa legislativa regionale, d'intesa con i comuni interessati, finalizzata alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le unioni costituite da un numero ridotto di comuni e con una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti. 3. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a quindici anni, di quelli ordinari annuali. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il programma di riordino territoriale puo' prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di comuni. 5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna riduzione proporzionale. 6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorita' assoluta ai comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale. 7. Agli oneri derivanti dall' applicazione delle norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento della approvazione delle leggi regionali di fusione dei comuni.