Art. 16.

               Incentivazione della fusione di comuni



   1.  La  Regione  incentiva  le  fusioni dei comuni, con specifiche
premialita'  per  quelle  coinvolgenti  i comuni aventi meno di 3.000
abitanti  o  comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma
di  riordino territoriale prevede altresi' specifiche premialita' per
la  fusione  di  comuni  gia'  precedentemente aderenti alla medesima
Unione di comuni.
   2.  Decorsi  tre anni dalla entrata in vigore della presente legge
la  Giunta  regionale  e le Unioni interessate effettuano annualmente
una  ricognizione  delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre
anni  dei  contributi  regionali  per  le Unioni, presentano altresi'
caratteristiche  demografiche,  territoriali  e di integrazione delle
funzioni  tali  da  incoraggiare  l'avvio  di una apposita iniziativa
legislativa regionale, d'intesa con i comuni interessati, finalizzata
alla  fusione.  Tali  percorsi coinvolgono prioritariamente le unioni
costituite  da  un  numero  ridotto  di  comuni e con una popolazione
complessiva inferiore a 30.000 abitanti.
   3.  Il  programma di riordino territoriale specifica gli incentivi
corrisposti  alle  fusioni,  e  stabilisce la durata, non inferiore a
quindici anni, di quelli ordinari annuali.
   4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 12, comma 10 della
legge  regionale  8  luglio  1996,  n.  24,  il programma di riordino
territoriale  puo'  prevedere  e disciplinare contributi straordinari
per   sostenere   le   spese   del   procedimento   amministrativo  e
organizzativo della fusione di comuni e per contribuire alle spese di
investimento  necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per
l'acquisto   di   mezzi   e   strumentazioni   utili  per  assicurare
l'erogazione  uniforme  dei servizi sull'intero territorio del comune
derivante dalla fusione o incorporazione di comuni.
   5.  Ai  contributi  corrisposti alle fusioni non si applica alcuna
riduzione proporzionale.
   6.  I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono
contributi a favore degli enti locali garantiscono priorita' assoluta
ai  comuni  derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro
costituzione.  La  disposizione  si  applica  anche  ai provvedimenti
provinciali adottati su delega regionale.
   7.  Agli  oneri derivanti dall' applicazione delle norme dei commi
precedenti,  la  Regione  fa  fronte  con  l'istituzione  di appositi
capitoli  del bilancio di previsione che verranno previsti al momento
della approvazione delle leggi regionali di fusione dei comuni.